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Panoramica sull'Assicurazione Obbligatoria contro i Rischi Catastrofali

Con la L. 30 dicembre 2023, n. 213, la c.d. Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2024 e di bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, il legislatore ha istituito un obbligo assicurativo contro i c.d. "rischi catastrofali". Tali rischi, ai sensi dell'art. 1 comma 101 della suddetta legge, sono quelli correlati al verificarsi di eventi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre i beni che devono essere assicurati sono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e, infine, attrezzature industriali e commerciali.

È dunque giunto il momento di mettersi in regola.

Chi sono i soggetti destinatari

Ai sensi dell'art. 1, comma 101, della L. n. 213/2023, i soggetti destinatari del citato obbligo assicurativo sono "le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia" tenute all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., vale a dire gli imprenditori che svolgono le attività di cui all'art. 2195 c.c., e tale obbligo assicurativo dovrà essere adempiuto entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia, a norma dell'art. 1 comma 106 della L. n. 213/2023, sono escluse le imprese "i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione"; inoltre, anche le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. non sono obbligate ad assicurarsi contro i rischi catastrofali, come precisato all'art. 1 comma 111 della L. n. 213/2023. Per quest'ultima tipologia di imprese, infatti, si applica la disciplina dell'art. 1, commi 515, e ss. della L. 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede l'istituzione del "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità".

Per quanto concerne le compagnie Assicurative, invece, l'art. 1 comma 103 della L. n. 213/2023 stabilisce che le stesse possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, avendone la capacità finanziaria, ma anche di agire in coassicurazione o istituendo consorzi con altre imprese di assicurazione; questi ultimi dovranno tuttavia essere registrati e approvati da IVASS che ne valuterà la stabilità.

Chi ne garantisce l’adempimento

A garantire in ultima istanza l’adempimento delle obbligazioni assunte dalle compagnie di assicurazione sarà SACE, la società assicurativo-finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzata ad agire a condizioni di mercato in favore di Assicuratori e Riassicuratori che opererà in qualità di riassicuratore, indennizzando le compagnie di assicurazione e di riassicurazione del mercato privato, fino al 50% degli indennizzi da questi ultimi corrisposti, per un importo comunque non superiore a 5000 milioni di Euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5000 milioni e le risorse libere al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili.

Si prevede che le obbligazioni assunte da SACE siano garantite dallo Stato a prima richiesta e senza possibilità di remissione. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata e irrevocabile (comma 109 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio).

In merito alle caratteristiche della garanzia, nelle more della (facoltativa) decretazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'art. 1, comma 104, della L. n. 213/2023 stabilisce che il contratto possa prevedere "un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio".

Sanzioni in caso di inadempimento

Quanto alle sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio, nel caso in cui il predetto obbligo di assicurarsi non venga rispettato, l'art. 1 comma 102 della L. n. 213/2023 indica che di tale inadempimento "si deve tener conto" nell'assegnazione ai predetti soggetti di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario di natura pubblica per far fronte ad eventi catastrofali.

Se, invece, sono le Compagnie Assicurative a non fornire la copertura assicurativa in esame, rifiutandosi o eludendo l'obbligo di contrarre, l'art. 1 commi 106 e 107 della L. n. 213/2023 prevede l'imposizione a loro carico, di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100.000 e 500.000 euro, da parte di IVASS.

Questa la disciplina dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali, e il legislatore, con il D.L. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla L. 27 febbraio 2024, n. 17, ha esteso l'obbligo di contrarre una polizza a garanzia di tali rischi anche ai soggetti che hanno fruito del c.d. Superbonus 110% dopo il 30 dicembre 2023, al fine di far assicurare gli immobili che sono stati oggetto degli interventi finanziati grazie allo stesso.

La nuova disciplina prevista dal legislatore per l'assicurazione contro gli obblighi catastrofali comporta principalmente diversi interrogativi, che si auspica possano essere risolti grazie all'emanazione dei decreti attuativi delle disposizioni sopra esaminate.

Il nostro team Tutor Point è a disposizione per chiarimenti e consulenza in materia.

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